Sez. U, Sentenza n. 341 del 14/02/1964 (Rv. 300418 - 01)
ACQUE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DEL CONCESSIONARIO - ESPLICAZIONE - LESIONE DELL'ALTRUI POSSESSO - AZIONE POSSESSORIA NEI SUOI CONFRONTI - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - SUSSISTENZA - POTERI DI ACCERTAMENTO DELL'AGO.*
ACQUE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DEL CONCESSIONARIO - ESPLICAZIONE - LESIONE DELL'ALTRUI POSSESSO - AZIONE POSSESSORIA NEI SUOI CONFRONTI - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - SUSSISTENZA - POTERI DI ACCERTAMENTO DELL'AGO.*
La concessione di derivazione dell'acqua pubblica attribuisce al concessionario la potesta di compiere la materiale esecuzione delle opere contemplate nel decreto di concessione e occorrenti per l'utilizzazione dell'acqua, il cui sfruttamento si ricollega ad un interesse della pubblica amministrazionè conseguentemente, ove il concessionario, nell'esplicazione dell'attivita diretta al compimento delle anzidette opere, leda l'altrui possesso, l'Azione possessoria e improponibile nei suoi confronti, giacche egli agisce, quale longa manus dell'amministrazione, per l'esecuzione di un atto amministrativo e non e quindi, possibile che tale atto sia posto nel nulla o comunque paralizzato nei suoi normali effetti, neppure per la via indiretta della tutela possessoria. Senonche, il privato, al di fuori dei poteri conferitigli o degli obblighi impostigli, con l'atto amministrativo, dall'amministrazione, perde la sua identificazione con questa e ridiventa soltanto un privatò donde la necessita di determinare caso per caso i confini entro i quali la sua attivita puo configurarsi come amministrativa, cioe di determinare la potesta o i diritti conferitigli ovvero gli adempimenti impostigli con l'atto amministrativo, che egli e tenuto, anche nell'interesse pubblico, ad eseguire. Se tra questi e compreso anche il potere d'invadere la sfera giuridica altrui, disponendo di beni altri o di diritti ad altrui concessi la reazione di chi se ne pretenda leso incontra le stesse limitazioni che incontrerebbe se fosse diretta contro la pubblica amministrazionè in caso contrario quella reazione che non sarebbe comunque possibile contro la pubblica amministrazione, che istituzionalmente persegue soltanto la soddisfazione d'interessi pubblici, e ammissibile contro il privato. Cio importa che il giudice, posto davanti all'eccezione derivante da un atto amministrativo invocato dal privato, debba esaminare il titolo per confrontarne le determinazioni con le modalita del comportamento addebitato al privato e desumere se la giurisdizione incontri i limiti eccepiti.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)