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Sez. L, Sentenza n. 11492 del 04/11/1995 (Rv. 494517 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Impugnazione proposta nei confronti di persona fisica priva di "legitimatio ad processum" perché incapace - Nullità della "vocatio in ius" - Condizioni - Sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494517-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

L'impugnazione proposta nei confronti di soggetto privo di capacità di stare in giudizio - c.d. "legitimatio ad processum" -, anziché del suo legale rappresentante, è affetta da nullità inerente alla "vocatio in ius", ove l'interessato fosse a conoscenza di tale difetto di capacità. Tale vizio, che comporta la violazione del principio del contradittorio, va rilevato anche d'ufficio, non è suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 291 cod. proc. civ. per la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, e determina l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie il ricorso per cassazione - dichiarato inammissibile dalla S.C. in base all'enunciato principio - era stato intestato e notificato al soggetto titolare del rapporto sostanziale, benché già nel giudizio d'appello si fosse costituito a suo nome il tutore, come regolarmente evidenziato anche dalla sentenza conclusiva del grado di giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)