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Sez. L, Sentenza n. 989 del 21/02/1989 (Rv. 461960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - OMISSIONE - NEI CONFRONTI DELLA STESSA PARTE DEFUNTA, PUR NELLA CONOSCENZA DELL'EVENTO DELLA MORTE - NULLITÀ ASSOLUTA - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - OMISSIONE - NEI CONFRONTI DELLA STESSA PARTE DEFUNTA, PUR NELLA CONOSCENZA DELL'EVENTO DELLA MORTE - NULLITÀ ASSOLUTA - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

La legittimità della proposizione e notificazione dell'impugnazione nei confronti del defunto e presso il suo difensore, fino a quando non si costituiscano gli eredi, viene meno quando risulti che alla parte impugnante sia già noto l'evento della morte della controparte; in tale caso, l'impugnazione e la sua notificazione, effettuate nei confronti della stessa parte defunta, anziché degli eredi a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, senza che sia applicabile l'istituto della rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. trattandosi non di semplice nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". (V 5400/85, mass n 442636; (V 1865/81, mass n 412552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)