Sez. 1, Sentenza n. 40 del 09/01/1976 (Rv. 378657 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - FUNZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - FUNZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO - RILEVANZA.*
L'assegno di divorzio trova ragione non in una persistente Rilevanza di certi effetti del vincolo coniugale, bensi nello scioglimento del vincolo stesso, e costituisce un effetto nuovo, determinabile con criteri diversi. In particolare, raffrontato all'assegno di mantenimento che, corrisposto al coniuge separato per colpa dell'altro, e connesso al diritto di partecipare allo stato sociale ed economico del coniuge colpevole, l'assegno di divorzio ha invece natura diversa e composita (compensativa, risarcitoria, assistenziale), e la considerazione della colpa costituisce solo una delle componenti di una valutazione ispirata anche ad altri criteri, estranei al regime patrimoniale fra coniugi in costanza di matrimonio. Fra i principi che debbono essere tenuti presenti in detta valutazione, va ricordato che l'assegno di divorzio tende soprattutto a ristabilire un certo equilibrio, sulla base della triplice considerazione voluta dalla legge, tutelando quel coniuge la cui situazione abbia subito, per effetto del divorzio, un notevole deterioramento rispetto a quella precedente. Fra gli elementi di tale indagine deve avere il dovuto peso la corresponsione e la misura dell'assegno di mantenimento eventualmente goduto dal coniuge in regime di separazione personale.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)