Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 06/11/1976 (Rv. 382697 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - FUNZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - FUNZIONE.*
L'assegno di divorzio trova la sua ragione non in una persistente Rilevanza di certi effetti del vincolo personale - come accade per l'assegno di separazione personale - bensi nello scioglimento del vincolo stesso, e costituisce un effetto nuovo, determinabile con criteri diversi. In particolare, il predetto assegno, a differenza di quello di mantenimento (relativo al diritto del coniuge separato senza colpa di partecipare allo stato sociale ed economico dell'altro coniuge), tende soprattutto a ristabilire un certo equilibrio a favore di quel coniuge che risulta impoverito per effetto dello scioglimento del matrimonio, che abbia minori responsabilita nella definitiva disgregazione familiare ed abbia dato un notevole contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia. (Conf 41/76, mass n 378661; (Conf 40/76, mass n 378657).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)