Sez. 1 - , Sentenza n. 26334 del 20/12/2016 (Rv. 642768 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Natura - Dichiarazione unilaterale recettizia - Effetti - Esonero dalla prova del rapporto fondamentale - Condizioni - Applicazione del principio in tema di cessione di credito.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1262, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)