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Sez. L, Sentenza n. 5106 del 11/06/1987 (Rv. 453703 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI DELLA RICOGNIZIONE - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" IN ORDINE ALLA "CAUSA PETENDI" - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PERSONA NON DESTINATARIA DELLA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - POSSESSO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA PERSONA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453703-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI DELLA RICOGNIZIONE - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" IN ORDINE ALLA "CAUSA PETENDI" - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PERSONA NON DESTINATARIA DELLA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - POSSESSO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA PERSONA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*

La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 cod. civ. costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto della inversione dell'Onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto debitorio. La presunzione iuris tantum - che riguarda la sola causa debendi e non anche i presupposti costitutivi del negozio ricognitivo (i quali vanno viceversa compiutamente dimostrati da chi lo deduce in giudizio) - non può essere pertanto invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario. (V 6184/84, mass n 437821; (V 7026/83, mass n 431661; (Conf 5745/80, mass n 409586, sull'ultima parte; (Conf 5540/79, mass n 402126, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)