Sez. U - , Sentenza n. 8246 del 30/03/2017 (Rv. 643558 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce declaratorie del difetto di giurisdizione - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)