Sez. U, Sentenza n. 23539 del 18/11/2015 (Rv. 637294 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Declinatoria di giurisdizione - Prosecuzione del giudizio innanzi a quello indicato come munito di giurisdizione - Effetti - Rinuncia implicita all'impugnazione della declinatoria - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all'impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile (o implicito abbandono di quella eventualmente già intrapresa), senza che possa dolersi del mancato esercizio, ad opera del secondo giudice, della facoltà discrezionale, allo stesso riservata, di sollevare conflitto, mirando la "traslatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 a tutelare l'ordinato svolgimento del processo, unitariamente considerato dalla domanda fino alla sua decisione finale, al fine di garantirne la sua ragionevole durata e di evitarne l'abuso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)