diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 34 del 05/01/1979 (Rv. 396047 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA FISICA COSTITUITASI QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA PERSONA GIURIDICA, DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA O DI UN COMITATO - MUTAMENTO NELLE VARIE FASI DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396047-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA FISICA COSTITUITASI QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA PERSONA GIURIDICA, DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA O DI UN COMITATO - MUTAMENTO NELLE VARIE FASI DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

Per il principio dell'unita del rapporto processuale di cognizione, per cui le varie fasi costituiscono prosecuzione del giudizio, la regolare instaurazione del rapporto processuale nei confronti di una persona giuridica, di un'associazione non riconosciuta o di un comitato, conserva la sua piena efficacia per tutta la durata del processo, comprese le fasi d'impugnazione, rimanendo irrilevante il mutamento della persona fisica originariamente costituitasi quale rappresentante legale dell'ente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)