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Sez. 2, Sentenza n. 5056 del 10/10/1984 (Rv. 436872 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL FATTO REVOCATORIO - POTERE DEL GIUDICE - ASSUNZIONE A MOTIVO DI REVOCAZIONE DI UN FATTO DIVERSO DA QUELLO DEDOTTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436872-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL FATTO REVOCATORIO - POTERE DEL GIUDICE - ASSUNZIONE A MOTIVO DI REVOCAZIONE DI UN FATTO DIVERSO DA QUELLO DEDOTTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il giudice della revocazione mentre può, nell'Esercizio del suo potere-dovere, riportare l'inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 cod. proc. civ. anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, non può elevare a motivo di revocazione un fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante. (V 34/79, mass n 396047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)