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Sez. 1, Sentenza n. 8284 del 19/06/2000 (Rv. 538304 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Norma ex art. 4 D.Lgs. 113/99 - Modifica del rito e del sistema delle impugnazioni - Portata innovativa - Conseguenze in tema di legittimazione passiva all'impugnazione da parte dello straniero e di presupposti di legittimità del provvedimento e di strumenti di impugnazione della ordinanza del tribunale resa sull'opposizione proposta dallo straniero.
Stato
decisa il 2000-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538304-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'art. 4 del D.lgs. 113/99, nell'introdurre l'art. 13 bis nel corpo del T.U. sull'immigrazione di cui al D.lgs 286/98, ha apportato innovazioni al rito ed al sistema delle impugnazioni applicabili per l'opposizione giurisdizionale al decreto di espulsione adottato dal prefetto a carico dello straniero, con la conseguenza che: in tema di legittimazione passiva, il contraddittorio può dirsi legittimamente instaurato nei soli confronti dell'autorità emittente (il prefetto) ovvero di funzionari da questi delegati, e non anche nei confronti del ministero dell'interno; in tema di impugnazione dell'ordinanza emessa dal tribunale sull'opposizione proposta dallo straniero espulso, questa non è più reclamabile ai sensi dell'art. 739 cod.proc.civ. (come invece nel regime dell'art. 11 della legge 40/98), bensì immediatamente ricorribile per cassazione; in tema di presupposti di legittimità del provvedimento prefettizio, questo non necessita del N.O. da parte dell'autorità giudiziaria penale eventualmente procedente a carico dello straniero, atteso che l'interesse dell'espulso alla partecipazione al processo penale è sufficientemente garantita dalla previsione di rientro di cui al citato T.U..

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1999 num. 113 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)