Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 (Rv. 669094 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Contratti bancari - Applicazione di tassi di interesse illegittimi - Oneri di contestazione dell’istituto bancario - Contenuto. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Nelle controversie relative a contratti bancari, nelle quali il cliente ha dedotto, mediante dettagliata consulenza tecnica di parte, l'applicazione di tassi di interesse illegittimi, l'istituto bancario, al fine di assolvere all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., è tenuto a indicare i diversi saggi che sarebbero stati effettivamente applicati nel corso del rapporto.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)