Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 03)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi moratori convenzionali – Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.
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Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)