Sez. 5, Sentenza n. 22957 del 11/04/2003 Cc. (dep. 26/05/2003) Rv. 224837 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Autorizzazione del ritardo nel deposito delle trascrizioni - Termine di cui all'art. 268, comma 5 c.p.p. - Coincidenza con il termine di cui all'art. 415 bis c.p.p. - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, ove sia stato autorizzato il ritardo sino alla conclusione delle indagini preliminari per il deposito delle trascrizioni, delle registrazioni e dei relativi decreti autorizzatori, il termine di cui all'art. 268, comma 5 cod. proc. pen. coincide con quello di cui all'art. 415 bis stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art. 268, comma 6 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)