Sez. 6, Sentenza n. 8880 del 12/01/2018 Ud. (dep. 23/02/2018) Rv. 272337 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreto di autorizzazione al deposito ritardato dei verbali e delle registrazioni - Motivazione sintetica - Conseguenze - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'impiego di una motivazione sintetica del decreto che autorizza il ritardo nel deposito dei verbali e delle registrazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari non determina l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo nell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. del comma 5 dell'art. 268 cod. proc. pen., né, in assenza di un'esplicita previsione normativa, costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)