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Sez. L, Sentenza n. 16049 del 17/08/2004 (Rv. 575785 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Licenziamento individuale - Scelta del lavoratore di ricorrere all'arbitrato irrituale previsto dall'accordo interconfederale 18.10.1950 - Rinuncia convenzionale all'azione - Conseguenza - Proponibilità in sede giudiziaria della domanda di reintegrazione - Esclusione - Mancata previsione di tale tutela nell'accordo interconfederale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575785-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Il deferimento da parte del lavoratore, al collegio di conciliazione e arbitrato previsto dall'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, della controversia relativa all'illegittimità del licenziamento irrogatogli, dà luogo ad un arbitrato irrituale che termina con un lodo vincolante per le parti, con conseguente improponibilità della stessa domanda in sede giudiziaria, per una libera scelta delle parti che rinunciano convenzionalmente all'azione; in questo caso, non può essere proposta in sede giudiziaria neppure la domanda volta alla reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato, anche se tale tutela è prevista solo dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e non anche dall'accordo interconfederale, stante l'alternatività tra procedura arbitrale e giudizio ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)