Sez. L, Sentenza n. 4025 del 23/02/2006 (Rv. 587017 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro privato - Impugnazione dinanzi a collegio arbitrale di sanzione disciplinare - Natura irrituale dell'arbitrato - Sussistenza - Impugnabilità del lodo arbitrale ex art. 412 quater cod. proc. civ. .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l'impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguente applicabilità dell'art. 412 quater cod. proc. civ. e la derivante ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che rigetti l'impugnativa del relativo lodo arbitrale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)