Sez. 3, Sentenza n. 8711 del 29/04/2015 (Rv. 635204 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Azione esecutiva - Mora "accipiendi" - Legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione esecutiva - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In materia di esecuzione forzata, il creditore è legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora "credendi", in quanto esso, e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1210, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)