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Sez. 2, Sentenza n. 367 del 13/01/1995 (Rv. 489670 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - EFFETTI | Liberazione del debitore - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489670-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - EFFETTI

Mora "accipiendi" e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno "propter moram" e di rimborso delle spese, tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettati dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)