Sez. L, Sentenza n. 11607 del 09/05/2008 (Rv. 603070 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Prestazioni indebite agli assicurati - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessanta e seguenti della legge n. 662 del 1996 - Lesione del principio di solidarietà ex art. 38 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Incompatibilità con gli orientamenti della Corte di giustizia CE - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
La disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dagli enti previdenziali introdotta con l'art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996, non si pone - come rilevato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 166 del 1996, n. 249 del 2002 e n. 1 del 2006 - in contrasto con il principio di solidarietà sotteso all'art. 38 Cost. poiché la modifica normativa dei presupposti per la ripetizione - nell'ambito del necessario bilanciamento dell'interesse dell'ente previdenziale con quello del pensionato che ha percepito la prestazione non dovuta - ha comunque salvaguardato l'irripetibilità prevista per i percettori di debiti minori; né si configura un'incompatibilità rispetto agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, restando comunque riservata al legislatore nazionale - come chiarito dalla Corte di giustizia nella causa n. 34/2002, Pasquini - la determinazione delle regole della prescrizione e della ripetizione d'indebito nei trattamenti pensionistici erogati in regime internazionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 29/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)