Sez. L, Sentenza n. 19587 del 29/09/2004 (Rv. 577627 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Prestazioni indebite agli assicurati - Disciplina ex art. 1, commi duecentossessantesimo e segg., legge n. 662 del 1996 - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi duecentosessanta e duecentosessantuno, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla previsione di limitata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall'ente previdenziale per integrazione al minimo della pensione e con riferimento al diverso trattamento riservato a fattispecie di ripetizione d'indebito di trattamenti previdenziali non dovuti ricadenti nel medesimo arco temporale, atteso che le citate disposizioni introducono una disciplina complessivamente favorevole ai pensionati tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori dei redditi più bassi, e attenuando il debito di restituzione nei confronti dei percettori di un reddito superiore, attraverso l'abbattimento del 25 per cento e mediante la gradualità del recupero, e salvaguardano l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di controversie tra pensionati ed enti previdenziali, risultando perciò garantita la "ratio" sottostante alle norme sull'indebito previdenziale, e cioè la salvaguardia delle esigenze vitali dell'assicurato e della sua famiglia attraverso la "soluti retentio".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)