Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 07/10/1967 (Rv. 329563 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - NATURA DELLA RESPONSABILITA - COMMITTENTE - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI ALTRUI DIPENDENTE AL PROPRIO ESCLUSIVO SERVIZIO - RESPONSABILITA PER I DANNI CAGIONATI NELL'ESPLETAMENTO DI TALE SERVIZIO TEMPORANEO DEL COMMITTENTE - PADRONE ABITUALE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - NATURA DELLA RESPONSABILITA - COMMITTENTE - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI ALTRUI DIPENDENTE AL PROPRIO ESCLUSIVO SERVIZIO - RESPONSABILITA PER I DANNI CAGIONATI NELL'ESPLETAMENTO DI TALE SERVIZIO TEMPORANEO DEL COMMITTENTE - PADRONE ABITUALE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA - FATTISPECIE.*
La presunzione di responsabilita, stabilita dall'art. 2049 cod.civ., postula l'esistenza di un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo, ed un collegamento, anche solo di occasionalita necessaria, fra tale incarico e colui che nell'interesse del committente lo esegue, anche se l'esecutore e persona normalmente alle dipendenze di altri. Chi si avvale dell'opera dell'altrui dipendente o commesso, assumendolo anche solo temporaneamente ma esclusivamente alle sue dipendenze, pone in essere anche egli una electio con esclusione di ogni responsabilita dell'altro datore di lavoro o preponente. (nella specie, il proprietario di un autocarro aveva dato incarico all'autista della ditta, alla quale aveva locato il mezzo, di portare questo ad un'officina per riparazioni all'impianto elettrico da effettuarsi prima della consegna al conduttore. Nel viaggio verso l'officina era stata investita una persona, con conseguenti danni). *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)