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Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 03/04/1992 (Rv. 476580 - 01)

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile | Identificazione del presentatore del titolo - Diligenza della banca - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476580-01

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile

L'obbligo di diligenza, cui è tenuta una banca nell'identificazione del prenditore del titolo non trasferibile, non può essere definito sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma va configurato in relazione al caso concreto, verificando se la banca abbia usato gli accorgimenti e le cautele che le circostanze di specie richiedevano, con riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo ed alla natura del documento di identificazione esibito. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, con riferimento ad un vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia, aveva ritenuto corretto il pagamento di una somma non superiore a lire 2.400.000 su esibizione di patente di guida, la cui contraffazione non risultava grossolana ed agevolmente percepibile, essendo tale documento compreso tra quelli elencati nell'art. 3 del d.P.R. 13 novembre 1976 n. 904, che ha modificato l'art. 420 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, contenente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)