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Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012 Ud. (dep. 31/05/2012) Rv. 252738 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sanzione accessoria - Sospensione della patente - Motivazione - Obbligo - Ipotesi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252738-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)