Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007) Rv. 237470 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sanzione accessoria - Sospensione della patente - Motivazione - Obbligo ipotesi - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'applicazione di una sospensione di sei mesi a fronte di un minimo di due non implicava la necessità di una dettagliata motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)