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Sez. 3, Sentenza n. 18241 del 28/11/2003 (Rv. 568544 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE | Connessione tra causa attribuita al collegio e causa attribuita al giudice unico - Giudizio introdotto prima del 30 aprile 1995 - Obbligo di riunione da parte del giudice - Sussistenza - Esclusione - Semplice facoltà.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568544-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE

La norma contenuta nell'art. 274 bis, terzo comma, cod. proc. civ. , in base alla quale in caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice unico, quest'ultimo è tenuto a pronunciarne la riunione e a rimettere le cause riunite al collegio per la decisione si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995; ne consegue che, se sussistono due giudizi connessi (di opposizione all'esecuzione) uno solo dei quali sia stato introdotto dopo il 30 aprile 1995, la riunione dei procedimenti costituisce non un obbligo ma una facoltà del giudice di merito, dal cui mancato esercizio non consegue alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 bis, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)