diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14376 del 08/07/2005 (Rv. 581750 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimento soggetto al rito previsto per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 - Riunione a procedimento anteriormente introdotto - Asserita adozione per la causa più recente di un rito diverso da quello previsto dalla legge - Incidenza sulla validità della sentenza - Esclusione - Deduzione come motivo di impugnazione dell'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale - Ammissibilità - Condizioni - Non ostatività della diversità di rito alla riunione delle cause - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581750-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Nel caso di riunione di un procedimento civile ordinario soggetto al rito previsto per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 ad altro procedimento introdotto prima di tale data, anche ammettendo, in via di ipotesi, che tale riunione abbia determinato l'adozione, per la causa più recente, di un rito diverso da quello stabilito dalla legge, si deve escludere che ciò comporti, di per sè, effetti invalidanti sulla sentenza, che non è nè inesistente nè nulla e può essere impugnata - deducendo, come motivo di impugnazione, l'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale - soltanto ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza, ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa. (Alla luce dell'enunciato principio, la Corte Cass. ha ritenuto quindi superflua, nella specie, ogni ulteriore considerazione riguardo al fatto che la diversità di rito non è ostativa alla riunione delle cause in simultaneo processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 22/07/1997 num. 276 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)