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Sez. 1, Sentenza n. 19212 del 30/09/2005 (Rv. 583570 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rigetto della domanda conseguente alla qualificazione del debito come di valuta - Giudizio di cassazione - Omessa impugnazione - Giudizio di rinvio - Riproposizione della domanda di rivalutazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad indennità di occupazione.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583570-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Ove il giudice di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, per trattarsi di debito di valuta, senza che tale capo della sentenza sia stato impugnato con il ricorso per cassazione, è inammissibile la domanda di rivalutazione sulle maggiori somme riconosciute all'esito del giudizio di rinvio, essendo intervenuto il giudicato sul mancato riconoscimento del maggior danno. (Principio affermato dalla S. C. con riferimento a domanda di rivalutazione monetaria dell'indennità di occupazione appropriativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)