Sez. 1, Sentenza n. 4848 del 14/05/1998 (Rv. 515416 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debito di valuta - Espressa domanda di rivalutazione - Omessa pronuncia - Giudizio di cassazione - Omessa impugnazione - Giudizio di rinvio - Riproposizione della domanda di rivalutazione - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Qualora nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata sia mancata la pronuncia sull'espressa domanda, distinta dagli interessi, di rivalutazione monetaria del credito concernente l'indennità di occupazione ed esproprio, e la relativa questione non sia stata riproposta nel giudizio di cassazione, resta preclusa all'espropriato la possibilità di chiedere ed ottenere nel giudizio di rinvio la rivalutazione della somma liquidata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)