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Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 05/03/1993 (Rv. 481263 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Preture circondariali - Affari - Ripartizione fra la sede principale e le sezioni distaccate - Criteri - Violazioni - Denuncia con regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481263-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere

I rapporti fra la sede principale delle preture circondariali, di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 30, e le relative sezioni distaccate si pongono in termini di ripartizione di affari nell'ambito dell'unico ufficio, e non di competenza (anche dopo le disposizioni introdotte dal decreto legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni in legge 11 luglio 1989, n. 251), a prescindere dalla circostanza che le sezioni distaccate abbiano o meno una propria cancelleria, con la conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza per denunciare violazioni dei criteri attinenti alla ripartizione suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 01/02/1989 num. 30, Decreto Legge 15/05/1989 num. 173, Legge 11/07/1989 num. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)