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Sez. 1, Sentenza n. 9582 del 01/10/1997 (Rv. 508426 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate - Questione di competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508426-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge n. 30 del 1989, così come autenticamente interpretati dalla legge n. 251 del 1989, i rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate ai fini della distribuzione delle cause, non pongono problemi di competenza ma semplicemente di organizzazione interna di un unico ufficio. Pertanto la violazione delle disposizioni sul punto deve trovare rimedio dentro lo speciale procedimento che dà luogo ad una pronunzia ordinatoria del pretore, non impugnabile autonomamente con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 01/02/1989 num. 30 art. 2, Legge 01/02/1989 num. 30 art. 5, Decreto Legge 15/05/1989 num. 173, Legge 11/07/1989 num. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)