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Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 16/01/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164192 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVEICOLI IN ESENZIONE DOGANALE - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1954 - CONDIZIONE PER LA ESENZIONE - RESIDENZA NORMALE NELLO STATO ESTERO - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164192-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVEICOLI IN ESENZIONE DOGANALE - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1954 - CONDIZIONE PER LA ESENZIONE - RESIDENZA NORMALE NELLO STATO ESTERO - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL REATO.*

La convenzione internazionale di new York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia con l. 27 ottobre 1957, n. 1163, consente l'importazione temporanea in Italia di veicoli stradali privati. Tale possibilità, però, è limitata, a norma dell'art. 2 della convenzione, ai veicoli che appartengano a persone aventi la loro abituale residenza fuori del territorio dello stato. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato poiché, sebbene fosse stato rilasciato dall'autorità svizzera il titolo per l'esportazione temporanea, sia l'intestataria del veicolo che la persona la quale ne faceva uso normalmente avevano la residenza a Roma). (Conf mass n 099149).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 04/06/1954 num. 2, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)