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Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 10/02/1987 Ud. (dep. 22/04/1987) Rv. 175756 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI IN ESENZIONE DOGANALE - USO DA PARTE DI SOGGETTO NON AVENTE DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE FISCALE - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CONTRABBANDO - MANCATA CONOSCENZA DEL DIVIETO DI GUIDARE TALI VEICOLI NEL TERRITORIO DELLO STATO - APPLICABILITÀ DELLA BUONA FEDE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175756-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI IN ESENZIONE DOGANALE - USO DA PARTE DI SOGGETTO NON AVENTE DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE FISCALE - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CONTRABBANDO - MANCATA CONOSCENZA DEL DIVIETO DI GUIDARE TALI VEICOLI NEL TERRITORIO DELLO STATO - APPLICABILITÀ DELLA BUONA FEDE - ESCLUSIONE - RATIO.*

Integra il delitto di contrabbando anche il semplice uso in Italia di una autovettura estera, importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto che non abbia diritto all'agevolazione fiscale (nella specie cittadino residente in Italia). Nè può trovare applicazione la buona fede, poiché l'eventuale mancata conoscenza del divieto di guidare nel territorio dello stato autovetture estere non sdoganate si traduce in ignoranza della legge penale, che non può assurgere a scriminante ai sensi dell'art. 5 cod. pen. (Conf mass n 164192; (Conf mass n 125116).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/06/1954 num. 2, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 287, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)