Sez. 1, Sentenza n. 468 del 07/02/1975 (Rv. 373750 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME - ATTI FORMATI ALL'ESTERO - EFFICACIA IN ITALIA - LEGALIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA CONSOLARE - NECESSITA - PROCURA ALLE LITI RILASCIATA IN UNO STATO NON AVENTE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON LA REPUBBLICA ITALIANA - RIMEDI SOSTITUTIVI DELLA LEGALIZZAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME - ATTI FORMATI ALL'ESTERO - EFFICACIA IN ITALIA - LEGALIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA CONSOLARE - NECESSITA - PROCURA ALLE LITI RILASCIATA IN UNO STATO NON AVENTE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON LA REPUBBLICA ITALIANA - RIMEDI SOSTITUTIVI DELLA LEGALIZZAZIONE.*
Il DPR 5 gennaio 1967, n 200, non ha innovato in ordine a quanto gia disposto nell'art 57 del RD 28 gennaio 1866 n 2804, che specificava essere di Competenza dei consoli italiani la legalizzazione di Atti e documenti 'spediti nello stato in cui essi risiedonĂ² affinche detti Atti e documenti possano far fede avanti le autorita italiane. Trattandosi della legalizzazione di una procura alle liti rilasciata in uno stato estero non riconosciuto dall' Italia, alla Mancanza di relazioni consolari puo trovarsi rimedio - sostitutivo della legalizzazione - chiedendosi in giudizio, in contraddittorio con la controparte (nel caso della procura, il mandante) che il giudice italiano accerti, in base alle comuni norme disciplinanti la prova, l'esistenza di un regolare atto formato all'estero nel rispetto della legge ivi operante. (V 772/70, mass n 346068).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/01/1866 num. 2804, DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)