Sez. 1, Sentenza n. 772 del 23/03/1970 (Rv. 346068 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - LEGALIZZAZIONE DI ATTI RILASCIATI ALL'ESTERO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - LEGALIZZAZIONE DI ATTI RILASCIATI ALL'ESTERO - NECESSITA.*
La legalizzazione degli Atti e documenti formati all'estero e da valere nello stato italiano, consistente nell'attestazione ufficiale, cioe da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, della legale qualita di chi ha opposto la propria firma sugli Atti, nonche dell'autenticita della firma stessa, e obbligatoria e tassativa - tranne le eccezioni stabilite da leggi o accordi internazionali - anche quando non venga contestata la qualita o autenticita delle firme stesse e non puo essere supplita da altre forme di accertamento circa la provenienza o la qualita del pubblico ufficiale estero.*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1967 num. 200 art. 49, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 15, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)