Sez. L, Sentenza n. 8670 del 21/10/1994 (Rv. 488212 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Giudicato sulla inesistenza dello stato invalidante - Limiti - Sopravvenienza di aggravamenti o di fatti nuovi - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO
La circostanza che in un precedente giudizio, sul quale si sia formato il giudicato, sia stata esclusa la sussistenza della silicosi, non preclude l'accertamento, in un successivo giudizio concernente (anche) un periodo ulteriore, della sussistenza della suddetta patologia con decorrenza successiva alla data della sentenza resa nel primo giudizio, atteso che gli accertamenti su circostanze di fatto posti alla base della decisione adottata possono formare oggetto di giudicato solo quando si tratti di situazioni di fatto permanenti e non soggette a mutazioni in relazione al trascorrere del tempo. (Nella specie, la decisione coperta da giudicato, nell'escludere la silicosi, aveva accertato l'esistenza di una broncopneumopatia; la S.C. ha affermato che tale accertamento non può vincolare, quanto al periodo successivo alla sentenza suddetta, neanche relativamente alla natura della patologia, il secondo giudice adito dall'assicurato, atteso che la silicosi è malattia cronica a lento sviluppo, che può anche manifestarsi, pur in presenza di un perdurante rischio, solo in un secondo momento, quando le resistenze dell'organismo sono vinte dalla patologia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)