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Sez. L, Sentenza n. 4355 del 27/06/1988 (Rv. 459342 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - GIUDICATO SULLA INESISTENZA DELLO STATO INVALIDANTE - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI AGGRAVAMENTI O DI FATTI NUOVI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459342-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - GIUDICATO SULLA INESISTENZA DELLO STATO INVALIDANTE - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI AGGRAVAMENTI O DI FATTI NUOVI - RILEVANZA.*

Il fatto costitutivo del diritto alla pensione d'Invalidità (e, quindi, la causa petendi dell'Azione per conseguirla) consiste nella riduzione della capacità di guadagno, rispetto alla quale le malattie, in uno anche ad altri fattori obiettivi e subiettivi secondari, costituiscono meri fatti semplici o motivi. In conseguenza il giudicato che si Forma in ordine alla sussistenza o insussistenza di tale riduzione investe tutti i fatti dedotti o che si sarebbero potuti dedurre e preclude la successiva declaratoria del diritto alla pensione d'Invalidità da epoca precedente a quella della sentenza passata in giudicato, quale che siano le malattie poste, nell'una e nell'altra pronuncia, a fondamento dell'unica causa petendi dedotta in entrambi i giudizi. (Conf 5349/83, mass n 430265; (Conf 6789/82, mass n 424425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)