Sez. 3, Sentenza n. 1107 del 09/05/1964 (Rv. 301576 - 01)
VENDITA - VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - REQUISITO DELLA IDENTITA DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
VENDITA - VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - REQUISITO DELLA IDENTITA DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
Il rimedio della eccezione 'inadimplenti non est adimplendum', contemplato dall'art. 1460 cod.civ. come mezzo di autotutela del contraente 'in bonis', presuppone la istanza di contratti con prestazioni corrispettive e con identita di termini per l'adempimento. Il requisito della identita dei termini di adempimento, se e deciso per escludere il ricorso alla norma anzidetta in relazione alle vendite ad esecuzione continuata o periodica, in cui il sinallagma va considerato separatamente per la consegna di ogni singola partita, non puo avere Rilevanza per quanto concerne le vendite a consegne ripartite, nelle quali le diverse prestazioni e controprestazioni, sebbene scaglionate nel tempo, si ricollegano tutte ad un unico rapporto obbligatorio. Tale nesso originario, da cui le diverse consegne sono necessariamente legate, importa che l'inadempimento circoscritto a singole prestazioni non va riguardato soltanto in funzione delle controprestazioni relative e con riferimento, quanto agli effetti della risoluzione, all'art. 1458 cod.civ., ma investe l'obbligazione nel suo complesso, anche in presenza di una pattuizione che fissi per ciascuno dei contraenti termini diversi di adempimento. La identita dei termini, cui e condizionata l'applicazione dell'art. 1460 cod.civ. trova la sua 'ratiò nel principio che solo la contestualita delle rispettive prestazioni legittima una delle parti a rifiutare l'adempimento della propria obbligazione laddove tale rifiuto non e configurabile nei confronti di chi non e ancora tenuto all'adempimento perche beneficia di un termine diverso e successivo. Nelle vendite a consegne ripartite l'inadempimento del rapporto obbligatorio nella sua essenza unitaria, se puo, in concorso delle condizioni previste dall'art. 1455 cod.civ., determinare la risoluzione del contratto 'in totò rende del pari possibile l'applicabilita dell'art. 1460 cod.civ.. la 'exceptiò non puo essere dedotta dal venditore per la prima consegna se il relativo pagamento sia stato consensualmente fissato dopo un certo tempo da essa, ma il rifiuto delle consegne successive trova pur sempre la sua giustificazione nel pregresso inadempimento del compratore per non avere ancora corrisposto il prezzo delle partite di merce gia consegnate, in quanto tra i diversi termini, gradatamente fissati dal contratto a favore di ciascuna delle parti, sussiste una indissolubile concatenazione, essendo essi tutti predisposti in vista del risultato comune, che e quello di attuare, attraverso separate consegne, l'adempimento del rapporto negoziale nella sua interezza. (V. 795/46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)