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Sez. 3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003 (Rv. 567989 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) | Da adempiere simultaneamente - Reciproca domanda di adempimento - Eccezione di inadempimento - Condizioni - Accoglimento per entrambe le parti e rigetto delle rispettive domande di adempimento - Esclusione - Potere dovere del giudice di accertare la condotta omissiva legittimante la sospensione dell'adempimento della controparte.
Stato
decisa il 2003-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567989-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE)

La salvaguardia del nesso sinallagmatico tra prestazioni corrispettive da adempiere simultaneamente, riconosciuta a ciascun contraente dall'art. 1460 cod. civ. mediante la facoltà di sospendere l'adempimento della propria obbligazione fino a quando l'altra parte non adempia, o non offra di adempiere, la propria, non legittima il rigetto delle domande di adempimento del contratto hic et inde proposte se entrambe le parti sollevano l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovendo invece il giudice valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, in senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell' adempimento dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)