Sez. 1, Sentenza n. 4649 del 07/11/1989 (Rv. 464084 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO PREVISTO DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONE TRA REDDITI ORDINARI E STRAORDINARI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO PREVISTO DAL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONE TRA REDDITI ORDINARI E STRAORDINARI - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), la definizione dell'imponibile è soggetta a criteri automatici e rigidi, con riguardo all'intero periodo in contestazione, sicché va escluso che il contribuente possa invocare il carattere straordinario del reddito di un determinato anno, al fine di conseguire una riduzione, per l'anno successivo, di quanto dovuto in applicazione dei suddetti criteri. (V 7829/86, mass n 449769; (V 4655/86, mass n 447386).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)