Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 22/12/1986 (Rv. 449769 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 660 DEL 1973 - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONE TRA REDDITI ORDINARI E STRAORDINARI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 660 DEL 1973 - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONE TRA REDDITI ORDINARI E STRAORDINARI - ESCLUSIONE.*
Quando sia stata proposta domanda di condono fiscale a norma dell'art. 3 della legge n. 660 del 1973, il reddito imponibile deve essere determinato con rigidi criteri di automatismo, maggiorando dei prescritti coefficienti l'imponibile più alto tra quello dichiarato dal contribuente e quello definito per ultimo; sicché, una volta che tale reddito sia stato individuato, al suo interno non è consentita alcuna distinzione tra redditi ordinari e straordinari, né, conseguentemente, l'esclusione di quelli realizzati una tantum. (V 4645/86, mass n 447375; (V 3194/86, mass n 446202; (V 1036/86, mass n 444548; (V 6214/85, mass n 443342; (V 5083/85, mass n 442401; (V 2493/85, mass n 440331).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)