Sez. 4 - , Sentenza n. 7958 del 28/10/2020 Cc. (dep. 01/03/2021) Rv. 280952 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio - Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 - Esclusione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il riesame dei provvedimenti di sequestro probatorio non rientra tra i "procedimenti in cui sono applicate misure cautelari", di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i quali, in presenza di richiesta dell'interessato, non opera il rinvio d'ufficio delle udienze di cui al comma 1 della suddetta disposizione, in quanto il sequestro probatorio non è una misura cautelare e la norma di cui al predetto comma 3 dell'art. 83 – che delimita le materie che possono formare oggetto di trattazione "accelerata" durante il periodo di sospensione - ha carattere eccezionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)