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Sez. 5 - , Sentenza n. 31841 del 17/09/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 279883 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Procedimento di riesame di sequestro probatorio – Trattazione in deroga alla sospensione di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 – Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279883-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Il riesame dei provvedimenti di sequestro probatorio rientra tra i "procedimenti in cui sono applicate misure cautelari" di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modifiche, in legge 24 aprile 2020, n. 27, per i quali, in presenza di richiesta dell'interessato, non opera il rinvio d'ufficio delle udienze di cui al comma 1 della suddetta disposizione, in quanto la misura – sebbene abbia collocazione codicistica differente dalle misure cautelari reali, trattandosi di un mezzo di acquisizione della prova – impone comunque un vincolo reale sul bene e, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetta allo stesso rimedio processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)