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Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 02/02/2015 (Rv. 634369 - 01)

ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE | Minore straniero affidato a parente, cittadino italiano, mediante "kalafah" negoziale - Domanda di ingresso sul territorio nazionale finalizzata al ricongiungimento familiare - Ammissibilità - Accoglimento della domanda - Valutazione del superiore interesse del minore - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634369-01

ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE

La "kalafah" convenzionale, istituto di affidamento familiare proprio di alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all'insegnamento del Corano, non ha quale presupposto una situazione di abbandono del minore bensì di semplice difficoltà o inadeguatezza dell'ambiente familiare originario, sicché non cancella il rapporto di filiazione, ma si propone di assicurare al minore l'opportunità di vivere in una situazione più favorevole alla sua crescita. Pertanto, la valutazione circa la possibilità di consentire al minore l'ingresso in Italia ed il ricongiungimento con l'affidatario, anche se cittadino italiano, che non può essere esclusa in considerazione della natura e della finalità dell'istituto della "kafalah" negoziale, deve essere effettuata caso per caso in considerazione del superiore interesse del minore.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1983 num. 184 art. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)