Sez. 1, Sentenza n. 11404 del 22/05/2014 (Rv. 631435 - 01)
ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE | Rincongimento familiare di minore straniero - Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2007 - Interpretazione estensiva - Amminissibilità - Fattispecie in materia di affidamento in "kafalah".
ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE
In tema di ricongiungimento familiare del minore straniero, l'espressione «altri familiari» di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 va interpretata estensivamente in conformità ai principi affermati dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificato con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, secondo una accezione non strettamente parentale, in ragione del perseguimento del superiore interesse del minore, prevalente su eventuali interessi confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello con cui si era negata la qualifica di familiare di cittadino comunitario al minore extracomunitario non discendente diretto del coniuge o del partner, ma solo affidato in forza di un istituto quale la "kafalah" giudiziale, vigente nello Stato del Marocco, ai fini del ricongiungimento in Italia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)