Sez. 3, Sentenza n. 11198 del 20/11/1990 (Rv. 469823 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - ASTRATTA PREVEDIBILITÀ - NECESSITÀ - PUNIBILITÀ CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - ASTRATTA PREVEDIBILITÀ - NECESSITÀ - PUNIBILITÀ CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITÀ.*
La risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale, con la conseguenza che il suddetto danno non patrimoniale deve essere riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie lesioni colpose), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici. (Conf 3664/85, mass n 441259).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)