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Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 18/06/1985 (Rv. 441259 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - PUNIBILITÀ CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441259-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - PUNIBILITÀ CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITÀ.*

La risarcibilità del danno non patrimoniale va riconosciuta anche se il fatto illecito non integri in concreto un reato punibile, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente configurabile come reato, ancorché non perseguibile per essere stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale, perché minore degli anni quattordici. (Conf 6651/82, mass n 424286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)