Sez. U, Sentenza n. 3501 del 22/06/1979 (Rv. 399913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE - DEPOSITO DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 327 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE - DEPOSITO DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 327 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 327 cod proc civ, nella parte in cui fa decorrere il termine annuale di decadenza dell'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione, in quanto il diritto di difesa, garantito dall'art 24 cost, deve ritenersi inciso - a causa della mancata trasmissione dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario - soltanto quando, per la brevita del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnativa, il pregiudizio della difesa non possa essere evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore del soggetto processuale, non potendosi richiedere alla parte e ai suoi difensori una diligenza eccezionale, superiore a quella solitamente richiesta e che, comportando un continuo controllo degli Atti processuali, superi il limite della normalita. (V 15/77; (V 14/77; (V 255/74).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)