Sez. 1, Sentenza n. 3299 del 20/04/1990 (Rv. 466750 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - DECORRENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - DECORRENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La norma dell'art. 327 cod. proc. civ. - nella parte in cui fa decorrere il termine annuale, di decadenza dall'impugnazione, dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione - manifestamente non contrasta con gli artt. 3 e 24 cost., poiché il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 cost., deve ritenersi inciso, a causa della mancata trasmissione dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, soltanto quando, per la brevità del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnativa, il pregiudizio della difesa non possa essere evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore del soggetto processuale, essendo per contro, per il termine ex art. 327, che è notevolmente lungo, sufficiente una verifica periodica, rientrante nell'ordinaria diligenza dei procuratori, ad evitare la predetta decadenza. (Conf 3501/79, mass n 399913).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)